1. Nel capo III del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dopo l'articolo 29-bis, come modificato dall'articolo 93 della presente legge, è aggiunto il seguente:
«Art. 29-ter. - (Ufficio studi e documentazione del Consiglio di presidenza). - 1. Presso il Consiglio di presidenza è istituito un ufficio studi e documentazione con i seguenti compiti:
a) curare l'attività di studio e di raccolta di documenti attinenti al diritto tributario;
b) organizzare, anche d'intesa con la Scuola superiore dell'economia e delle finanze e in convenzione anche con altri enti, convegni, incontri e seminari di studio fra i giudici tributari al fine di favorirne l'aggiornamento professionale. I temi, la sede e la durata degli incontri e dei seminari di studio sono definiti dal Consiglio di presidenza, che nomina anche i coordinatori e i relatori, che possono essere anche avvocati tributaristi;
c) fornire gli elementi per la redazione della relazione annuale sull'andamento dell'attività degli organi di giurisdizione tributaria.
2. L'ufficio è diretto da un giudice tributario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e che eserciti le funzioni di presidente di sezione di corte d'appello tributaria o di tribunale tributario. All'ufficio sono addetti giudici tributari, in numero complessivamente non superiore a cinque unità.
3. All'assegnazione dei giudici tributari addetti all'ufficio provvede, con il loro consenso, il Consiglio di presidenza, che a tal fine provvede alla determinazione dei relativi criteri di scelta.
4. I giudici tributari addetti all'ufficio sono esonerati dall'attività giudicante e il loro trattamento economico è ragguagliato,